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Giusto : - punire coloro (giornalisti, editori, talpe varie) che diffondono indebitamente i contenuti delle intercettazioni, pregiudicando le indagini o divulgando notizie inerenti la vita privata degli indagati e slegati dal fatto di reato - eliminare il materiale non inerente a fatti illeciti
Sbagliato : - dare l'idea di un'intera Italia intercettata - sovvertire la scala di valori per cui l'interesse alla repressione dei reati dovrebbe essere sovraordinato rispetto alla privacy - limitare i reati per cui sono ammesse le intercettazioni in base al solo limite edittale di pena - rinchiudere le indagini entro limiti temporali troppo ristretti - far pensare agli Italiani strozzati dall'inflazione, preoccupati dell'aumento della criminalità e avviliti dai mille disservizi del nostro Paese che la vera priorità sia riformare le intercettazioni!!! -secondo il ddl l’ intercettazione deve essere autorizzata da ben tre giudici, collegialmente.Infatti la proposta è incongruente rispetto al fatto che attualmente nell’ordinamento giudiziario è previsto il giudice unico per decisioni finali, come la sentenza. Abbiamo, dunque, da una parte il giudice unico che può decidere la condanna definitiva di una persona, dall’altra occorrono ben tre giudici anche per attivare le indagini preliminari. Soprattutto non siamo d’accordo perché quando si prendono decisioni che aumentano il lavoro dei magistrati bisogna anche creare le strutture e le condizioni che le supportano. Con lo stesso numero di giudici, con lo stesso numero di procedimenti in corso, ma senza riforme in ordine all’accelerazione dei processi, si finisce per imporre un alto carico di lavoro. Per cui, giorno dopo giorno, le stesse persone hanno un maggior numero di lavoro e i processi rallentano ancora di più invece di essere abbreviati. -Il Governo ha previsto che i risultati delle intercettazioni per il procedimento penale non possano essere utilizzati in altri procedimenti. Sembra assurdo che mentre si ascolta un’intercettazione per uno specifico reato, tanto grave da aver messo l’utenza sotto controllo, se si vengono a scoprire elementi di prova in ordine ad un altro reato per cui si sta procedendo in un differente procedimento penale, non si possano utilizzare. Paradossalmente noi potremmo avere nei confronti dello stesso soggetto una Procura della Repubblica che procede per omicidio e la stessa Procura, ma con un altro pubblico ministero con un altro fascicolo che procede per accusa di rapina. Ad esempio: se un soggetto, indagato per omicidio, riceve una telefonata dalla quale si evince che lo stesso ha commesso un ulteriore e differente reato, non si può utilizzare l’intercettazione per l’altro procedimento. Quindi, la norma proposta dal Governo è un assurdo che serve solo ad impedire ai magistrati di utilizzare la nuova prova emersa dalla conversazione. -Il Governo ha previsto che “sic et simpliciter” il risultato delle intercettazioni telefoniche non possa esser reso noto all’opinione pubblica prima dell’inizio del dibattimento,il quale si avvia dopo l’udienza preliminare e quindi può cominciare anche dopo anni dal fatto commesso. -Il limite del disegno di legge,all'art.4 comma 4,di tre mesi,essendo molto ambiguo,può pregiudicare pure le indagini per reati di criminalità organizzata
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